L’amministratore di Sostegno (ADS) è una figura istituita dalla Legge n. 6/2004 (artt. da 404 a 413 del codice civile) per quelle persone che per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

L’amministratore di sostegno è quindi colui che, nominato dal giudice tutelare, assiste chi è nell’impossibilità, anche temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il soggetto a favore del quale è nominato l’amministratore di sostegno conserva la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana ed in generale per tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o all’assistenza dell’amministrazione di sostegno.

 

La domanda può essere presentata dall’interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente e dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.

 

La FAP accompagna le famiglie dalla organizzando un servizio che verrà illustrato in fase di  primo incontro con un operatore per:

  • l’assistenza per la procedura di nomina dell’ADS (ricorso) seguita dall’avvocato convenzionato;
  • l’assistenza all’ADS per la relazione annuale da presentare al Giudice Tutelare.

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